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Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° aprile 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
Art. 1bMisure in caso di infrazione all’obbligo di presentare i documenti o di incapacità di fornire la prova dell’attività lucrativa indipendente 11
1 L’organo di controllo può notificare all’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d:
a.
le persone che entro il termine supplementare impartito non presentano né i documenti di cui all’articolo 1a capoverso 2, né documenti equivalenti;
b.
le persone che non sono riuscite a fornire la prova della loro attività lucrativa indipendente e il cui datore di lavoro non è identificabile.
2 L’autorità cantonale può ordinare l’interruzione dei lavori e disporre che la persona interessata lasci il posto di lavoro. I ricorsi contro l’ordine di interrompere i lavori non hanno effetto sospensivo. Per il resto la procedura è retta dal diritto cantonale.
3 L’interruzione dei lavori dura:
a.
per le persone di cui al capoverso 1 lettera a: finché non sono presentati i documenti di cui all’articolo 1a capoverso 2 o documenti equivalenti;
b.
per le persone di cui al capoverso 1 lettera b: finché il loro datore di lavoro non è identificato.
11 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).