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Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° aprile 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
Art. 4Eccezioni
1 Le prescrizioni minime per la retribuzione e le vacanze non valgono per:
a.
lavori di esigua entità;
b.
l’assemblaggio o la prima installazione, se i lavori durano meno di otto giorni e sono parte integrante di un contratto di fornitura di beni.
2 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la definizione dei lavori secondo il capoverso 1. L’entità è data dal tipo, dalla durata e dalla frequenza degli impieghi nonché dal numero dei lavoratori interessati.
3 Il capoverso 1 non è applicabile ai settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia nonché dell’industria alberghiera e della ristorazione. Il Consiglio federale può escludere altri rami dall’applicazione del capoverso 1.