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Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
dell’8 ottobre 1999 (Stato 1° aprile 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
1 Gli organi di controllo notificano ogni infrazione alla presente legge alla competente autorità cantonale.
2 L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:
a.
per infrazioni all’articolo 1a capoverso 2, all’articolo 3 o all’articolo 6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;
b.
per infrazioni all’articolo 2, pronunciare una sanzione amministrativa che:
1.
preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o
2.
vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
c.
per infrazioni particolarmente gravi all’articolo 2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b;
d.
per infrazioni all’obbligo di diligenza secondo l’articolo 5 capoverso 3, pronunciare una sanzione amministrativa che:
1.
preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o
2.
vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
e.
per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;
f.
per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO34 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;
g.
addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo.35
3 L’autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e all’organo di controllo paritetico competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.36
33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809).