Legge federale
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Art. 12 Disposizioni penali
1 Chiunque:
è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale44 commina una pena più grave.45 2 …46 3 Chiunque, nella sua veste di datore di lavoro, non garantisce ai suoi lavoratori sistematicamente e per fine di lucro le condizioni minime menzionate nell’articolo 2, è punito con una multa sino a 1 000 000 di franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave. 4 …47 41 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone (RU 2012 6703; FF 2012 3017). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809). 42 Introdotta dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017). 45 Nuova comminatoria giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809). 46 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809). 47 Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° apr. 2017 (RU 2017 2077; FF 2015 4809). |
