Legge federale
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Art. 15 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore; essa si applica finché rimane in vigore l’Accordo del 21 giugno 199950 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Data dell’entrata in vigore:51 1° luglio 2004 51 DCF del 14 mag. 2003. |