1 I prestatori di servizi esteri che dichiarano di esercitare un’attività lucrativa indipendente devono, su richiesta, dimostrarlo ai competenti organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1. La definizione di attività lucrativa indipendente è retta dal diritto svizzero.
2 In occasione di un controllo sul posto, il prestatore di servizi deve presentare agli organi di controllo i seguenti documenti:
- a.
- una copia della notifica di cui all’articolo 6 o una copia dell’autorizzazione rilasciata, se l’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera sottostà alla procedura di notifica o di autorizzazione conformemente alla legislazione sugli stranieri;
- b.
- il certificato di cui all’articolo 19 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 (modulo A1)10;
- c.
- una copia del contratto concluso con il mandante o il committente; in assenza di un contratto scritto occorre una conferma scritta da parte del mandante o del committente per il mandato o il contratto di appalto da eseguire in Svizzera; i documenti devono essere presentati in una lingua ufficiale.
3 Se il prestatore di servizi non può presentare i documenti indicati nel capoverso 2, l’organo di controllo gli impartisce un termine supplementare di due giorni al massimo.
4 Se non sono in grado di stabilire definitivamente l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente sulla base dei documenti presentati e di eventuali osservazioni sul posto, gli organi di controllo richiedono informazioni e documenti supplementari.
5 La persona controllata e il suo mandante o il suo committente presentano agli organi di controllo, su richiesta, tutti i documenti che servono a dimostrare l’attività lucrativa indipendente della persona controllata e che forniscono informazioni sul rapporto contrattuale esistente.
9 Introdotto dal n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
10 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 set. 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’Allegato II all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).