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Legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1

1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).

Art. 3 Alloggio

Il da­to­re di la­vo­ro de­ve ga­ran­ti­re ai la­vo­ra­to­ri di­stac­ca­ti un al­log­gio che sod­di­sfi il gra­do usua­le di igie­ne e co­mo­di­tà nel luo­go d’im­pie­go.20 Le de­du­zio­ni per spe­se di vit­to e al­log­gio non de­vo­no su­pe­ra­re le ta­rif­fe con­for­mi all’uso lo­ca­le.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I 2 del­la LF del 15 giu. 2012 (mi­su­re col­la­te­ra­li al­la li­be­ra cir­co­la­zio­ne del­le per­so­ne), in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).