Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
1 I Cantoni devono disporre di un numero di ispettori sufficiente per lo svolgimento dei compiti di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e dei compiti di osservazione delle Commissioni tripartite di cui all’articolo 360b capoversi 3–5 CO29. Per i controlli di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera a possono prevedere una collaborazione con gli organi paritetici.
2 Il numero degli ispettori di cui al capoverso 1 è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro interessato. Per quanto possibile, tali ispettori collaborano con altri ispettori del mercato del lavoro.
3 La Confederazione assume il 50 per cento delle spese salariali occasionate dagli ispettori. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca30 o l’ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni convenzioni sulle prestazioni.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
28 Introdotto dall’art. 2 n. 5 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 52035863).