Legge federale
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Art. 8 Collaborazione
1 Gli organi di controllo di cui all’articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito. 2 Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari. A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a.31 3 Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull’occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge 4 Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b CO32 e gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell’ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.33 31 Per. introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190). 33 Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761). |
