Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)1
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (misure collaterali alla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6703; FF 2012 3017).
Art. 8Collaborazione
1 Gli organi di controllo di cui all’articolo 7 coordinano le loro attività e collaborano, in quanto necessario allo svolgimento del loro compito.
2 Essi si scambiano le informazioni e i documenti necessari. A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all’articolo 8a.31
3 Le autorità competenti possono cooperare con le autorità degli altri Stati scambiando informazioni sull’occupazione transfrontaliera di lavoratori destinate a evitare infrazioni alla presente legge
4 Le casse di disoccupazione pubbliche e private informano le Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b CO32 e gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale se, nell’ambito della loro attività, rilevano indizi di una violazione delle condizioni salariali e lavorative usuali nel luogo e nella professione.33
31 Per. introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190).
33 Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 sull’assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).