Legge federale
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Art. 8a Piattaforma per la comunicazione elettronica 34
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica mediante la quale gli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 possono comunicare informazioni secondo l’articolo 8 capoverso 2. 2 La SECO può conservare i dati di persone fisiche e giuridiche comunicati mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma. 3 La piattaforma fornisce un’interfaccia per il collegamento di applicazioni specifiche. La comunicazione delle informazioni avviene in forma criptata. 4 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l’interfaccia. Disciplina inoltre l’accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1, nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma. 34 Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 641; FF 2022 3190). |
