Legge federale
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Art. 17 Altri gruppi di lavoratori 50
1 La tutela della salute, l’occupazione, il lavoro compensativo e il pagamento continuato del salario durante la maternità sono disciplinati dalle disposizioni della legge del 13 marzo 196451 sul lavoro. 2 Se necessario per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte o di altri gruppi di lavoratori in determinati lavori può essere vietata o subordinata a condizioni speciali. L’ordinanza disciplina i dettagli.52 50Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 51 RS 822.11 52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |