Legge federale
|
Art. 2 Lavoratori 17
1 La presente legge è applicabile ai lavoratori occupati da un’impresa di cui all’articolo 1 e tenuti a prestare un servizio esclusivamente personale. È parimenti applicabile ai lavoratori che svolgono la loro attività all’estero; sono fatte salve le convenzioni internazionali e le disposizioni estere più severe. 2 È applicabile agli imprenditori postali, ad altri incaricati dei trasporti e ai titolari di imprese di trasporto in concessione per quanto eseguano essi stessi le corse soggette a concessione. 3 L’ordinanza disciplina l’applicabilità della presente legge ai lavoratori la cui durata giornaliera del lavoro non supera le 3 ore nella media di 28 giorni. 4 La presente legge non è applicabile ai lavoratori dei servizi amministrativi. 17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018, il cpv. 4 dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |