Legge federale
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Art. 20 Obbligo d’informare
L’impresa e il lavoratore devono fornire agli organi di vigilanza le informazioni necessarie all’esecuzione della presente legge61e della relativa ordinanza e tenere a loro disposizione i piani di servizio e la ripartizione del servizio. 61 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |