Legge federale
|
Art. 22 Commissione della legge sulla durata del lavoro
1 Il Consiglio federale, dopo aver preso nota delle proposte delle imprese e dei lavoratori, istituisce la Commissione federale della legge sulla durata del lavoro. Questa è composta del presidente e di un numero uguale di rappresentanti delle imprese e dei lavoratori.64 2 La Commissione della legge sulla durata del lavoro esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni riguardanti la legge sulla durata del lavoro e la sua esecuzione. Essa può fare proposte di propria iniziativa. 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |