Legge federale
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Art. 24 Responsabilità penale
1 Chi ha agito o avrebbe dovuto agire in qualità di datore di lavoro o per conto di esso è punibile se viola, intenzionalmente o per negligenza, le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulle misure di protezione seguenti:
2 Il lavoratore è punibile se, intenzionalmente o per negligenza, viola le prescrizioni della presente legge, della relativa ordinanza o di una decisione presa dalle autorità competenti in virtù di tali disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo nonché sull’igiene e la prevenzione degli infortuni.68 3 La pena è della multa.69 4 Se il lavoratore commette un reato secondo la presente legge ad incitamento del suo datore di lavoro o superiore oppure se questi ultimi non hanno impedito la contravvenzione secondo le loro possibilità, il datore di lavoro e il superiore sono passibili della stessa pena del lavoratore70. Se le circostanze lo giustificano, per il lavoratore si può prescindere dalla pena o attenuarla.71 67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). 69 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 19991669). 70 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |