Legge federale
|
Art. 27 Disposizioni transitorie
1 …76 2 L’applicazione della presente legge non deve cagionare alcuna diminuzione del guadagno annuo globale, finora riscosso dal lavoratore. 76Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1981, con effetto dal 1° gen. 1981 (RU 1981 1120; FF 1980 III 385). |