Legge federale
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Art. 4 Durata del lavoro
1 La durata giornaliera del lavoro è, nella media annuale, di 7 ore al massimo.20 2 …21 3 La durata del lavoro non deve eccedere 10 ore in un singolo turno di servizio, né 9 ore nella media di 7 giorni di lavoro consecutivi. 4 L’ordinanza disciplina le circostanze particolari in cui è giustificato prolungare la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa.22 5 L’ordinanza disciplina il tempo di lavoro senza prestazione lavorativa e i supplementi di tempo che devono essere considerati nel computo della durata massima del lavoro.23 20Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 21 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 21 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 2016, con effetto dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). 22 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). 23 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |