Legge federale
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Art.4a Supplemento di tempo 24
Per il servizio tra le ore 22 e le 6, deve essere di massima accordato un supplemento di tempo. Il Consiglio federale determina l’orario che dà diritto al supplemento, nonché l’aliquota di quest’ultimo e ne disciplina la compensazione. 24Originario 4bis. Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2916; FF 1991 III 1017). |