Legge federale
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Art. 5 Lavoro straordinario
1 Se la durata del lavoro stabilita nel piano di servizio è superata per motivi di servizio, la parte eccedente è considerata, di principio, lavoro straordinario. 2 Di regola, il lavoro straordinario deve essere compensato con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se la compensazione non può avvenire entro un congruo termine, il lavoro straordinario dev’essere pagato. L’indennità corrisponde al salario aumentato del 25 per cento almeno. Durante un anno civile, possono essere rimunerate in contanti 150 ore straordinarie al massimo. 3 Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dell’esercizio, la durata massima del lavoro stabilita nell’articolo 4 capoverso 3 dev’essere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore dev’essere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei 3 giorni di lavoro successivi; inoltre, dev’essere pagata un’indennità calcolata giusta il capoverso 2. |