Legge federale
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Art. 7 Pause 29
1 Dopo circa la metà della durata del lavoro, dev’essere accordata una pausa che consenta di consumare un pasto. Di norma, tale pausa deve durare almeno un’ora e, purché il servizio lo consenta, il lavoratore deve poterla trascorrere a domicilio o nel luogo di servizio. 2 Il numero delle pause ammesse in un turno di servizio è stabilito nell’ordinanza. Una pausa deve durare almeno 30 minuti. 3 L’ordinanza disciplina i supplementi di tempo da accordare per le pause nel luogo di servizio e al di fuori di esso; i supplementi di tempo dipendono dal numero delle pause o dalla durata complessiva delle stesse. 4 Dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, si può rinunciare a una pausa se il turno di servizio non supera 9 ore e se al lavoratore è data la possibilità di consumare un pasto intermedio; in tal caso occorre prevedere un’interruzione del lavoro di almeno 20 e al massimo 29 minuti, da considerare come tempo di lavoro. 5 Se il turno di servizio supera 9 ore, si possono assegnare interruzioni del lavoro e pause. Le pause non possono essere assegnate durante le prime 2 ore e le ultime 3 ore del turno di servizio. 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2016, in vigore dal 9 dic. 2018 (RU 2017 3595, 2018 3285; FF 2015 3147). |