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Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto
1Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale. 2In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. 3Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare. 4Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale. 1 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 15 gen. 2009 (RU 2009 1; FF 2006 8491 8509). |