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Art. 8a Voto elettronico
1D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. 1bisSe un Cantone svolge da tempo senza panne e con successo sperimentazioni di voto elettronico, il Consiglio federale può, a sua domanda, autorizzarlo a proseguire le sperimentazioni per un periodo di tempo determinato. Può sottoporre l'autorizzazione a oneri o condizioni oppure, in ogni momento e ponderate tutte le circostanze, limitare il voto elettronico a a luoghi, date o oggetti determinati.2 2Il controllo della legittimazione al voto, il segreto del voto e lo spoglio di tutti i voti devono essere garantiti e gli abusi esclusi. 4Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 1 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665). |