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Art. 91 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. 2Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione1. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale. 1 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149). |