1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 15Accertamento e pubblicazione del risultato
1 Il Consiglio federale accerta definitivamente il risultato della votazione (omologazione) non appena è assodato che nessun ricorso sulla medesima è stato depositato o è ancora pendente dinanzi al Tribunale federale.36
2 Il decreto d’accertamento è pubblicato nel Foglio federale.
3 Le modificazioni della Costituzione federale entrano in vigore accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sempreché il testo non disponga altrimenti.
4 Se una modifica giuridica non può essere ritardata e il risultato della votazione è indubbio, il Consiglio federale o l’Assemblea federale può provvisoriamente porre in vigore leggi o decreti federali concernenti l’approvazione di trattati internazionali, come pure mantenere in vigore o abrogare leggi dichiarate urgenti, prima che sia ultimato l’accertamento.37
36 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20061205; FF 20013764).
37 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU2002 3193; FF 20015665).