Legge federale
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Art. 38 Schede e suffragi nulli
1 Sono nulle le schede che:
2 Sono stralciati dalla scheda:
3 Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74 4 Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75 5 Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76 72Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). 74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). 75Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 76 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU2002 3193; FF 20015665). |