1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 46Elezione senza liste
1 Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.
2 Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.85
3 Per altro s’applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.
85Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).