Legge federale
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Art. 49 Schede nulle
1 Sono nulle le schede che:
2 Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).90 3 Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.91 89Abrogata dal n. II della LF del 22 mar. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 2388; FF 1990 III 393). 90Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). 91 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU2002 3193; FF 20015665). |