1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 49Schede nulle
1 Sono nulle le schede che:
a.
contengono nomi di diverse persone;
b.
non sono ufficiali;
c.
sono riempite non a mano;
d.
contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
2 Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).90
3 Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.91