Legge federale
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Art. 50 Cantoni con possibilità di elezione tacita 92
1 Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell’elezione tacita, nei circondari ad elezione uninominale tutti i nomi dei candidati proposti in tempo utile sono prestampati sulla scheda. 2 L’elettore esprime il proprio voto contrassegnando di proprio pugno con una crocetta il candidato prescelto. 3 Sono nulli:
92Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815). |