Legge federale
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Art. 52 Avviso d’elezione; pubblicazione dei risultati
1 Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l’avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale. 2 Al più tardi entro otto giorni da quello dell’elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.94 3 I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.95 96 4 Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale.97 94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU2002 3193; FF 20015665). 95 Per. introdotto dall’art. 21 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20044929; FF 20036699). 96Introdotto dall’art. 17 n. I della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 (RU 1987600; FF 1983 III 333). 97Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). |