Legge federale
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Art. 57 Fine del periodo di nomina 103
Il periodo di nomina del Consiglio nazionale termina all’atto della costituzione del neoeletto Consiglio. 103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). |