1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 60Lista delle firme
1 La lista delle firme (su foglio, pagina o cartolina) per una domanda di referendum deve contenere le seguenti indicazioni:111
a.
il Cantone e il Comune politico in cui il firmatario ha diritto di voto;
b.
l’atto legislativo, con la data della decisione dell’Assemblea federale;
la punibilità di chiunque alteri il risultato della raccolta delle firme (art. 282 Codice penale svizzero, CP113) o si renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell’ambito della medesima (art. 281 CP).
2 Se sono presentate più domande, ognuna dev’essere oggetto di un’apposita lista di firme. Le liste di firme per più iniziative possono figurare sulla medesima pagina se separabili in vista del deposito.114
111Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).
112Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).