1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
1 Trascorso il termine di referendum, la Cancelleria federale accerta se il referendum è appoggiato dal numero prescritto di Cantoni.131
2 Sono nulle le domande di referendum che:
a.
non sono decise e depositate alla Cancelleria federale entro la scadenza del termine di referendum;
b.
non sono state decise da un organo materialmente competente;
c.
non consentono di identificare con certezza l’atto normativo federale sul quale è chiesta la votazione popolare.
3 La Cancelleria federale notifica per scritto ai governi di tutti i Cantoni che hanno chiesto il referendum la decisione accertante la riuscita o la non riuscita e la pubblica nel Foglio federale, indicando il numero delle domande valide e di quelle nulle.