Legge federale
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Art. 73 Ritiro 147
1 Ogni iniziativa popolare può essere ritirata dal comitato d’iniziativa. La dichiarazione di ritiro, per essere vincolante, deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del comitato d’iniziativa aventi ancora diritto di voto. 2 Il ritiro è ammesso fintantoché il Consiglio federale non abbia stabilito la votazione popolare. La Cancelleria federale invita prima il comitato d’iniziativa a comunicarle la sua decisione e gli impartisce un breve termine di risposta. 3 L’iniziativa che riveste la forma di proposta generale non può più essere ritirata, approvata che sia dall’Assemblea federale. 147Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309). BGE
147 I 206 (1C_105/2020, 1C_129/2020) from 7. Oktober 2020
Regeste: Art. 73, 77 und 80 BPR, Art. 29a und 34 BV; Rückzug einer eidgenössischen Volksinitiative. Gegen den Rückzug einer eidgenössischen Volksinitiative ist die Beschwerde ans Bundesgericht möglich (E. 2). Der Rückzug einer eidgenössischen Volksinitiative ist unter den Voraussetzungen von Art. 73 BPR auch nach der Aufhebung einer Abstimmung durch das Bundesgericht möglich (E. 3). |