Legge federale
|
Art. 73a Ritiro incondizionato e ritiro condizionato 148
1 Il ritiro di un’iniziativa popolare è di norma incondizionato. 2 Tuttavia, se al più tardi il giorno del voto finale sull’iniziativa popolare l’Assemblea federale ha adottato un controprogetto indiretto sotto forma di legge federale, il comitato d’iniziativa può ritirare la propria iniziativa sotto espressa condizione che il controprogetto indiretto non sia respinto in votazione popolare. 3 Il ritiro condizionato ha effetto appena:
148 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 200930193037). |