Legge federale
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Art. 76 Controprogetto diretto 155156
1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:
2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. 155Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 411; FF 1999 6784). 156 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 200930193037). |