Legge federale
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Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni
1 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna. 2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:
3 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b. 4 Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. BGE
149 IV 57 (6B_220/2022) from 31. Oktober 2022
Regeste: Art. 322quinquies und 322sexies StGB; Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Prüfung der Tatbestandsmerkmale der Straftaten gemäss Art. 322quinquies und Art. 322sexies StGB im Zusammenhang einerseits mit der vorwiegend privaten Einladung eines Staatsrats, seiner Familie und seines Stabschefs zu einer Reise nach Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) anlässlich eines Formel 1-Rennens (E. 1-3) und andererseits mit der Finanzierung einer Umfrage durch von einem Bauunternehmer geleistete Zahlungen in der Höhe von Fr. 34'000.- auf das Postkonto des Vereins zur Unterstützung desselben Staatsrats (E. 1 und 4). |