Legge federale
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Art. 76d Termini e modalità dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento
1 Sono comunicati:
2 Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76ccapoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione. 3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente. 4 La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalità. 5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati. 6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione. |