1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 76dTermini e modalità dell’obbligo di rendere pubblico il finanziamento
1 Sono comunicati:
a.
i dati di cui all’articolo 76b, annualmente;
b.
nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate, 45 giorni prima della votazione o dell’elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l’elezione;
c.
nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l’entrata in funzione.
2 Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all’articolo 76ccapoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione.
3 Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.
4 La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell’autore della liberalità.
5 I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.
6 Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.