Legge federale
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Art. 76e Controllo
1 Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76centro il termine stabilito. Il controllo della correttezza dei dati e dei documenti è effettuato per campionatura. 2 Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito o non sono corretti, ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine. 3 Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è tenuto a denunciare all’autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo. Informa di quest’obbligo quando impartisce il termine di cui al capoverso 2. |