Legge federale
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Art. 76f Pubblicazione
1 Al termine del controllo di cui all’articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet. 2 Sono pubblicati:
3 I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l’articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo. |