Legge federale
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Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero
1 Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:
2 Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero. 3 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve:
4 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione. 5 In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati. BGE
149 IV 57 (6B_220/2022) from 31. Oktober 2022
Regeste: Art. 322quinquies und 322sexies StGB; Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme. Prüfung der Tatbestandsmerkmale der Straftaten gemäss Art. 322quinquies und Art. 322sexies StGB im Zusammenhang einerseits mit der vorwiegend privaten Einladung eines Staatsrats, seiner Familie und seines Stabschefs zu einer Reise nach Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) anlässlich eines Formel 1-Rennens (E. 1-3) und andererseits mit der Finanzierung einer Umfrage durch von einem Bauunternehmer geleistete Zahlungen in der Höhe von Fr. 34'000.- auf das Postkonto des Vereins zur Unterstützung desselben Staatsrats (E. 1 und 4). |