Legge federale
|
Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero
1 Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare:
2 Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all’estero non sono considerate provenienti dall’estero. 3 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve:
4 Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall’estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione. 5 In deroga ai capoversi 1–4, gli attori politici di cui all’articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all’articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall’estero concesse loro per una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati. |