Legge federale
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Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:
2 Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:
3 Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali. |