1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 76iTrattamento di dati personali e scambio di informazioni
1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti:
a.
l’identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
b.
l’identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
c.
l’identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all’articolo 76b.
2 Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:
a.
autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
b.
autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 76e capoverso 3.
3 Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all’articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all’esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.