Legge federale
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Art. 78 Motivazione
1 Il ricorso dev’essere motivato con una breve esposizione dei fatti. 2 …163 163Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1994, con effetto dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). |