1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 79Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1 Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2 Se, su ricorso o d’ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d’elezione o votazione.
2bis Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l’entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull’esito della votazione o dell’elezione.164
3 Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34–38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166