Legge federale
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Art. 87 Rilevazioni statistiche
1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:
1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.178 2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’età. 3 Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato. 177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). 178 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909). |