1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
Art. 87Rilevazioni statistiche
1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano:
a.
per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali;
b.
per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione.177
1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari.178
2 Udito il competente governo cantonale, può prevedere che in determinati Comuni il voto sia espresso separatamente in funzione del sesso e del gruppo d’età.
3 Il segreto del voto non dev’essere pregiudicato.
177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
178 Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).