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Art. 198
2. Beni costituiti in pegno I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale1 dei creditori pignoratizi. 1 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |